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Caso Costa-Cifone: ‘La norma italiana non conforme al diritto dell’Unione, illegittime le sanzioni a carico di un bookmaker estero’ 16 febbraio 2012 - 10:12
La terza storica sentenza della corte di giustizia sul contenzioso tra stato italiano e Stanleybet

(Jamma) In merito alle cause riunite Costa-Cifone sensazionale decisione dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea che, esaminando le misure adottate dall’Italia per rimediare all’esclusione di alcuni operatori di giochi d’azzardo, ha stabilito come la norma italiana non è conforme agli articoli 43 e 49 del Trattato Comunitario.

Inoltre ha stabilito che è illegittimo imporre sanzioni penali a carico dei titolari di agenzie senza concessione collegate a un bookmaker estero escluso ingiustamente dalle precedenti gare: “i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi – dichiara l’Avvocato Generaleostano a che vengano applicate sanzioni a persone (come i sigg. Costa e Cifone), legate ad un operatore (come la Stanley), qualora quest’ultimo fosse stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Tale constatazione resta valida anche per la nuova gara indetta al fine di rimediare a tale esclusione illegittima dell’operatore, qualora la gara suddetta non sia stata in grado di raggiungere questo obiettivo, ciò che spetterà al giudice nazionale verificare.

I fatti

La Corte di giustizia ha esaminato le misure adottate dall’Italia per rimediare all’esclusione di alcuni operatori di giochi d’azzardo, dichiarata illegittima dalla Corte nel 2007

La normativa italiana in vigore stabilisce che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone l’ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali.

Nel 1999 le autorità italiane hanno assegnato, a seguito di pubbliche gare, un numero rilevante di concessioni per le scommesse sulle competizioni sportive e ippiche. Le gare escludevano in particolare gli operatori costituiti in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati. Nel 2007 una sentenza della Corte di giustizia [1] ha dichiarato l’illegittimità di tale esclusione.

A partire dal 2006, l’Italia ha proceduto ad una riforma del settore del gioco [2], destinata ad assicurarne l’adeguamento alle regole imposte dal diritto dell’Unione. In particolare, l’Italia ha messo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, stabilendo, tra l’altro, che i nuovi punti di vendita delle scommesse dovevano rispettare una distanza minima rispetto a quelli che avevano ottenuto una concessione a seguito della gara del 1999.

I sigg. Costa e Cifone, gestori di Centri di Trasmissione di Dati (CTD) legati alla società inglese Stanley International Betting Ltd, sono stati accusati del reato di esercizio abusivo delle attività di scommessa, per aver effettuato la raccolta di scommesse senza rispettare le prescrizioni della normativa italiana. Infatti, la Stanley opera in Italia esclusivamente tramite più di duecento agenzie, aventi veste di CTD. La società era stata illegittimamente esclusa dalla gara del 1999 e aveva deciso di non partecipare alla gara del 2006 a motivo dell’assenza di risposte soddisfacenti da parte delle autorità italiane alle sue richieste di chiarimenti sulla nuova normativa.

La Corte suprema di cassazione italiana, investita di tali procedimenti, ha ritenuto che sussistessero dubbi riguardo alla compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dal diritto dell’Unione. Infatti, la disciplina nazionale presenta caratteristiche che a detto giudice apparivano discriminatorie. In tale contesto, il giudice italiano ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia una serie di questioni.

In primo luogo, la Corte esamina la norma nazionale secondo cui i nuovi concessionari devono insediarsi ad una distanza minima da quelli già esistenti. La Corte ritiene che tale misura abbia l’effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale rispetto a quelli occupati dai primi. Una misura siffatta implica dunque una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999.

In base al diritto dell’Unione, una simile disparità di trattamento potrebbe essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Il governo italiano ne faceva valere due. Da un lato, lo scopo sarebbe di evitare che i consumatori che vivono nei pressi degli esercizi di raccolta delle scommesse siano esposti ad un eccesso di offerta. La Corte respinge tale argomento, in quanto il settore dei giochi d’azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali. Dall’altro lato, l’Italia asseriva che l’obiettivo della normativa sarebbe quello di prevenire il rischio che i consumatori residenti in luoghi meno coperti dall’offerta di tali servizi optino per i giochi clandestini. A questo proposito, la Corte fa osservare che i mezzi impiegati per la realizzazione dell’obiettivo invocato devono essere coerenti e sistematici. Nel caso di specie, invece, le norme sulle distanze minime, che sono state imposte non ai concessionari già stabiliti sul mercato bensì ai nuovi concessionari, comporterebbero svantaggi soltanto per questi ultimi.

Ad ogni modo, un regime nazionale che imponga una distanza minima da rispettare tra i punti di vendita potrebbe essere giustificato soltanto qualora il suo reale obiettivo non fosse quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Inoltre, spetta al giudice italiano verificare altresì che l’obbligo di rispettare determinate distanze minime, il quale impedisce l’insediamento di punti di vendita supplementari in zone fortemente frequentate dal pubblico, sia idoneo a realizzare l’obiettivo invocato e indurrà i nuovi operatori a stabilirsi in luoghi poco frequentati, assicurando così una copertura a livello nazionale.

In secondo luogo, la Corte esamina la normativa italiana che prevede la decadenza della concessione (e delle garanzie pecuniarie prestate per ottenerla) qualora il titolare della concessione stessa, ovvero l’amministratore di detto titolare, abbia proposto giochi non autorizzati incorrendo in un reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

La Corte dichiara che i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ostano a che vengano applicate sanzioni a persone (come i sigg. Costa e Cifone), legate ad un operatore (come la Stanley), qualora quest’ultimo fosse stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Tale constatazione resta valida anche per la nuova gara indetta al fine di rimediare a tale esclusione illegittima dell’operatore, qualora la gara suddetta non sia stata in grado di raggiungere questo obiettivo, ciò che spetterà al giudice nazionale verificare.

Inoltre, la Corte dichiara che le condizioni e le modalità di una gara, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che invece non avviene nel caso di specie. Nondimeno, spetta in via di principio al giudice nazionale verificare tali elementi.


[1] Più precisamente, la sentenza della Corte del 6 marzo 2007, Placanica e a., C?338/04, C?359/04 e C?360/04; v. anche comunicato stampa n. 20/2007.

[2] Tra i provvedimenti adottati, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (noto come «decreto Bersani»).

 

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Il tribunale di Rovigo dissequestra un CED Capitanbet   mercoledì 07 dicembre 2011 - 15:37:31

(Jamma) Il Tribunale del Riesame di Rovigo ha annullato il provvedimento di sequestro, ordinando l'immediata riconsegna di un CED collegato alla Capitanbet,società operante nel mercato dei giochi con licenza comunitaria, accogliendo il ricorso presentato dagli avv.ti Maurizio Cacace e Giuseppe Cannistrà.
In particolare, il Giudice del riesame, ritenendo sussistente il contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, ha disapplicato la legge 401/89.

Gioco online. Il Tribunale di Atene legittima l'offerta dei bookmaker esteri. “OPAP non ha alcun diritto in esclusiva”

mercoledì 23 novembre 2011 - 14:48:10

 
(Jamma) La pubblicazione di annunci e pubblicità sulle scommesse su eventi sportivi raccolte anche da operatori esteri è perfettamente legale, almeno fino a quando non saranno attribuite le nuove concessioni sul gioco online previste dalla nuova legge. Lo ha stabilito il Tribunale di Atene con una sentenza davvero inaspettata.
Come è noto la Grecia nei mesi scorsi ha presentato alla Commissione Europea il testo di una legge già approvata dal Parlamento con la quale viene regolamentata l'offerta discommesse online. La norma prevede l'espletamento di un bando di gara che non è ancora stato indetto.
La sentenze è relativa ad un procedimento apertosi a seguito della denuncia di cinque agenti della Opap, la società concessionaria statale dei servizi di raccolta di scommesse, per i quali la pubblicazione da parte del giornale Sportday e del sito sday.gr di pubblicità di siti di scommesse online è illegale “ e consentita solo ed esclusivamente alla Opap”.
Per la Corte di Atene, che si espressa nel merito, la legge n. 4002 del 2011 regolamenta le questioni legate al gioco on line e alle scommesse e aggiunge che la gestione del gioco via internet compete esclusivamente allo Stato attraverso strutture appositamente autorizzate. Detto questo però i giudici hanno specificato secondo le disposizioni controverse della stessa norma i bookmaker che offrono servizi on line e che operano nell'Unione Europea possono offrire i loro servizi in Grecia fino a quando non saranno messi in condizione di ottenere una autorizzazione. Questa disposizione legislativa non pregiudica la giurisdizione esclusiva dello Stato, aggiunge la Corte. Nella stessa sentenza si legge che “ è espressamente concesso il diritto alle società di servizi di gioco e di scommesse via internet che hanno sede legale negli Stati Membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che possiedono una licenza di esercizio valida per fornire tali servizi per tutto il periodo transitorio fino all'avvio del processo che porterà alla assegnazione delle nuove concessioni. Secondo i giudici la OPAP “ non aveva il diritto esclusivo di gestire il gioco on line e le scommesse”. La Corte ha quindi respinto come illegittima la domanda di provvedimenti provvisori richiesti dai cinque agenti della OPAP.

SCOMMESSE. La Corte di Giustizia CE sancisce l’inizio della svolta

sabato 05 novembre 2011 - 11:11:28

L’Avvocato Generale: “Conclamata incompatibilità comunitaria del sistema delle concessioni italiane”

(Jamma) - Se ne era già parlato nel marzo 2011, diffusamente e non senza motivato clamore - scrive alla Redazione il presidente ACOGI, Ugo Cifone - in occasione del sequestro nella provincia di Taranto di quindici centri scommesse
della GOLDBET, prestigioso bookmaker austriaco. Al centro delle attenzioni della stampa locale e dell’opinione pubblica i contrasti tra la legislazione italiana e quella europea nel settore del gioco: mentre all’Estero, soprattutto in Inghilterra, è liberalizzato e non prevede la necessità di concessioni ma di sole autorizzazioni, in Italia tutto è sottoposto al rigido controllo dei Monopoli di Stato.
Ecco, quindi, l’intervento dei magistrati e la conseguente contestazione con richiesta di dissequestro dei legali dell’azienda di Innsbruck, forte di altri verdetti favorevoli che le riconoscono la legittimità ad operare in Italia. E’ una battaglia legale dura e disarticolata che si ripete da tempo e per altre aziende anche in altri tribunali italiani e che vede i diversi giudici schierati spesso su linee d’orientamento discordanti, se non addirittura contrapposte: come spesso accade quando entrano in contrasto legislazioni nazionali e comunitarie, la matassa è oltremodo annodata e contorta, tanto che gli addetti ai lavori italiani ed esteri pensano sia possibile sbrogliarla solo nel momento in cui si pronuncerà la Corte di Giustizia Europea.
Proprio in direzione di tale pronunciamento, però, giovedì 27 ottobre si è registrato un evento molto importante, forse una svolta, quando l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia CE ha affermato:

l’incompatibilità comunitaria di una normativa nazionale che persegua un indirizzo di tutela e di favore nei confronti di concessionari che si siano veduti rinnovare la concessione conseguita in forza di una procedura che illegittimamente aveva escluso parte degli operatori;
l’incompatibilità di una normativa nazionale che mantenga posizioni commerciali di privilegio acquisite in forza della stessa procedura e che imponga limitazioni di distanze nell’apertura di sportelli da parte di nuovi concessionari;
l’incompatibilità di una normativa che preveda la decadenza della concessione nel caso in cui il concessionario svolga anche attività transfrontaliera, indipendentemente dalla forma di svolgimento di detta attività e sebbene sia possibile un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore, nonché un controllo fisico con finalità di pubblica sicurezza degli intermediari presenti sul territorio nazionale.

Conclusioni, queste, che sapranno orientare il Collegio Europeo anche ai fini della definitiva sentenza e che premiano il lavoro incessante e meticoloso dell’Associazione ACOGI, una voce autorevole nel contesto associativo sindacale del betting italiano, nata per esprimere validamente le istanze di alcuni settori non rappresentati nel panorama istituzionale e mediatico, che si propone come interlocutore delle Istituzioni e punta come fine ultimo ad un disegno di legge per una razionale ed equa regolamentazione del comparto delle scommesse in Italia.
Di particolare rilievo la concomitanza tra un evento di tale portata e l’insediamento in ACOGI
del nuovo Presidente, il dott. Ugo CIFONE, che commenta: “E’ con vero piacere che assumo l’incarico di Presidente di ACOGI, proprio in un momento che considero di vera svolta nel settore della raccolta di scommesse su eventi sportivi. Le Conclusioni dell’Avvocato Generale nel procedimento che mi vede interessato direttamente, rendono giustizia a tutti quegli operatori esteri aventi sede in ambito comunitario e regolarmente autorizzati alla attività di raccolta di scommesse nel proprio stato membro di origine, che per molti anni hanno lamentato legittimamente l’incompatibilità dell’impianto concessorio e monopolistico italiano, vedendosi negare nei tribunali italiani il riconoscimento delle proprie ragioni e libertà, talvolta sacrificate anche per le “superiori” ragioni erariali.
La concomitanza dell’assunzione, da parte mia, di questo importante incarico e del deposito delle conclusioni in parola, mi rende estremamente fiducioso ed orgoglioso e mi conferisce grande motivazione ai fini dello svolgimento di compiti che, sono certo, potranno condurci finalmente ad una situazione di piena legittimazione dell’operato dei nostri iscritti e di tutti coloro che hanno scelto di lavorare sulla base delle Libertà riconosciute dalla normativa europea e suscettibili di osservanza e rispetto da parte di ogni Stato membro.”

IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Cifone
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24ore - Giochi&Scommesse

CGE, I SUGGERIMENTI DELL'AVV. VILLALON, 11:59

Analisi sugli artt. 49 TFUE e 56 TFUE con riferimento alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi

L'Avvocato generale della CGE Cruz Villalón - nelle sue conclusioni odierne in merito alle cause riunite Costa promosse dal bookkmaker inglese Stanleybet sul sistema italiano delle scommesse - suggerisce alla Corte di giustizia di risolvere la questione esamindo gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE. L'avvocato sottolinea infatti che: "Gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE, con riferimento alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e autorizzazioni,ostano ad una normativa nazionale che sancisca espressamente e effettivamente un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori. Spetta al giudice nazionale determinare se la normativa nazionale contenga una disposizione avente tale senso e portata;ostano ad una normativa nazionale che garantisca di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che ha illegittimamente escluso una parte degli operatori; in particolare, ostano al divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti; ostano ad una normativa nazionale che preveda la decadenza della concessione di gioco nel caso in cui il concessionario svolga un'attività transfrontaliera di gioco, indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e sebbene sia possibile un contatto diretto fra il consumatore e l'operatore e un controllo fisico con finalità di pubblica sicurezza degli intermediari dell'impresa presenti sul territorio nazionale;non ostano ad una normativa nazionale che permetta di offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un catalogo o in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l'offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell'elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale; non ostano ad una normativa nazionale che preveda la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell'ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all'attività di gioco e chiaramente definite", conclude poi l'avvocato UE. Si ricorda anche che "le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica". I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. (fine)

12-10-2011 ore 11:08 - rov
SENATO, PRESTO DDL SU ART.88 TULPS
La Commissione Affari Costituzionali del Senato concorderà la convocazione di una seduta riunita con la Commissione Finanze in modo da avviare l'esame del ddl Li Gotti

Potrebbe prendere a breve il via l'iter parlamentare del disegno di legge, presentato dal senatore dell'Idv Luigi Li Gotti, per la modifica dell'articolo 88 del Tulps, che riguarda concessioni e licenze in materia di giochi. Nel corso della seduta di ieri della Commissione Affari Costituzionali del Senato, il presidente Carlo Vizzini ha infatti spiegato che nel corso dell'ufficio di presidenza "si è deciso che saranno presi gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro per concordare la convocazione di una seduta delle Commissioni riunite 1a e 6a al fine di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, d'iniziativa dei senatori Li Gotti e altri (Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse)". Il ddl, si legge nella relazione, "riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo, costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri Stati membri, la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordina, tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma 1 del citato articolo 88 ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili delle società, accompagnati da apposite relazioni di certificazione redatte da primarie società di revisione contabile sui bilanci della società. Tanto, al fine di scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio. Intuitivamente, poi, il venir meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza comporterebbe la revoca della licenza stessa".

Ancora Totem dissequestrati, stavolta presso il Tribunale di Napoli

sabato 17 settembre 2011 - 10:29:25
(Jamma) - La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, seguendo le linee guida tracciate in materia dalla Suprema Corte di Cassazione nonchè dalla Giusispudenza del Tribunale del Riesame, ha accolto le istanze di restituzione degli apparecchi elettronici, presentate dall'Avvocato Fabiana Portanova del Foro di Napoli (avv.fabianaportanova@libero.it) in relazione ai sequestri attuati dalla Guardia di Finanza nel mese di Luglio 2011 su Totem collegati al Concessionario Poker & Bet .
I provvedimenti dei magistrati partenopei hanno in sostanza confermato le argomentazioni difensive dell'Avv. Portanova in ordine all'insussistenza nei casi di specie dell'ipotesi di reato prospettate dai militari operanti.
I Totem, pertanto sono stati restituiti ai titolari dei punti di commercializzazione.

Totem legali per il Tribunale di Firenze

lunedì 29 agosto 2011 - 17:20:03  DISSEQUESTRATI TOTEM DI SKILLBET

(Jamma) - L’ordinanza è del 29 luglio 2011 ed è stata resa dal Tribunale del Riesame di Firenze in accoglimento di ricorso presentato dall’indagato, titolare di PDC collegato al concessionario Skillbet, assistito dall’avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze.
La contestazione si è basata sulla raccolta di giochi attraverso i totem collocati nel PDC, che a detta di AAMS avrebbe violato la normativa in materia e di cui alla legge 73/2010.
Il Tribunale del Riesame di Firenze, richiamando integralmente la precedente ordinanza resa il 18 maggio 2011, pronunciata in accoglimento di altro ricorso, sempre presentato dall’avvocato viterbese, ha ribadito nettamente il proprio orientamento, affermando che l’indagato era in possesso di regolare contratto di istituzione di PDC e come nessuna attività illecita sia ravvisabile, non essendosi proceduto a liquidare vincite o riscuotere poste di gioco.

Tar Lecce:”Art.88 Tulps. Il richiedente non può essere obbligato a provare la sua buona condotta”

In Leggi&Diritto
martedì 26 luglio 2011 - 12:32:48

 
(Jamma) 'L'Amministrazione pubblica non può porre a carico del richiedente dell'art. 88 Tulps l'onere di provare la sua buona condotta'. E' quanto ha spiegato il Tribunale amministrativo regionale di Lecce nell'accogliere il ricorso di un operatore di scommesse


che si era visto negare dalla questura la licenza di pubblica sicurezza.
Il ricorrente, titolare di due licenze di esercizio delle scommesse nel leccese, ha infatti impugnato due provvedimenti con i quali il Questore di Lecce aveva revocato le suddette licenze perché a carico dello stesso ricorrente risultava un procedimento penale per il reato di cui L. 401/1989 art. 4 c.1” relativo all'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.
Il ricorrente, ritenendo il provvedimento impugnato carente di motivazione, ha spiegato a propria difesa di non aver avuto modo di accedere alla documentazione perché coperta da segreto istruttorio e che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.
I giudici della seconda sezione del Tar Lecce hanno accolto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione, nel valutare l'affidabilità del richiedente ad esercitare le funzioni connesse all’autorizzazione deve comunque indicare gli specifici fatti impeditivi di un’apprezzabile possibilità di abuso della licenza di pubblica sicurezza, non potendo far ricadere l’onere della prova della buona condotta sull’interessato.
“L’art. 11 TULPS, - spiegano - per il quale “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1996 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta”.
Nel caso in esame, - concludono - le valutazioni dell’Amministrazione si sono fondate esclusivamente sull’esistenza di un procedimento penale, ancora non concluso, che non è idoneo, da solo, a sorreggere un provvedimento di revoca per mancanza di buona condotta, poiché è comunque necessario che questo elemento sia sorretto da ulteriori valutazioni formulate dall’Amministrazione che procede,anche attraverso autonomi giudizi relativi ai fatti addebitati in sede penale.
E questo soprattutto quando, come nel caso in esame, la chiusura delle indagini preliminari ha condotto alla contestazione della violazione di una contravvenzione estinguibile attraverso l’oblazione”.

CTD. Per il Tar Liguria, i principi comunitari prevalgono sulla normativa italiana
 

mercoledì 20 luglio 2011 - 16:12:49

 

(Jamma) Accolta da tribunale ligure il ricorso di un gestore di un ctd di Albenga che chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato dal questore di Savona che aveva respinto l’istanza di autorizzazione per l’attività di intermediazione


nel settore delle scommesse per conto di un operatore austriaco.
Come previsto dalla legislazione italiana in materia di giochi, il questore ha respinto la domanda di autorizzazione per il solo fatto che l'operatore di scommesse, dotato di regolare licenza per l’attività di bookmaker rilasciata dal governo austriaco, non dispone della concessione ministeriale italiana.
I giudici del tribunale amministrativo regionale ligure hanno accolto il ricorso legittimando la loro decisione con quanto affermato anche dalla Corte di Giustizia Europea che ha definito la normativa italiana contraria ai principi comunitari per il fatto di:
1) prevedere un numero di concessioni limitato;
2) prevedere limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni, come avvenuto nel bando di gara del 1999 quando molte società quotate con azioni anonime furono escluse, subendo una radicale quanto illegittima compressione delle libertà;
3) prevedere un regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e, soprattutto, di prorogare le concessioni già attribuite, così scegliendo in modo consapevole di aprire la strada alla possibilità che la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario si protraesse per alcuni anni ancora.
Ritenuto che tale giurisprudenza ha trovato larga conferma anche nelle pronunce del Consiglio di Stato, il Tar ha ritenuto legittimo accogliere il ricorso annullando il provvedimento questorile.

Sequestri su Totem annullati a Roma e Pavia   martedì 19 luglio 2011 - 12:23:42

(Jamma) Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 13 luglio 2011 ha annullato il sequestro probatorio caduto su totem riproducenti gioco on line. Le motivazioni del provvedimento non sono ancora depositate.
Sul fronte dei PDC si e' invece espresso nel merito il Tribunale del Riesame di Pavia con ordinanza resa alla camera di consiglio del 18 luglio 2011, affrontando il tema del PDC e dell'intermediazione.
Soddisfazione e' stata espressa dal legale degli indagati avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze

Dissequestrati Totem dal Tribunale di Biella

mercoledì 13 luglio 2011 - 10:19:11

(Jamma) Il Tribunale del riesame di Biella, in pieno accoglimento di ricorso presentato dall'avv.Marco Ripamonti con Studio in Viterbo e Firenze, ha annullato il decreto di convalida di sequestro attuato dalla Procura della Repubblica su totem collegati al concessionario Replatz.L'ordinanza e' del 7 luglio 2011 ed i totem sono stati già restituiti al titolare del punto di commercializzazione.
La Corte ha escluso l'ipotesi di reato di cui all'art.4 legge 401/89 in quanto nessuna attività di Intermediazione e' emersa essendosi l'indagato limitato allo svolgimento di raccolta di gioco quale titolare del PDC ed in forza di contratto con soggetto concessionario.
Trattasi di provvedimento che si allinea alla recente giurisprudenza affermata dai tribunali di Roma, Firenze, Novara, che già hanno accolto ricorsi avanzati dall'avvocato viterbese

TRIBUNALE DI ROMA: ASSOLTO TITOLARE DI CED COLEGATO A BOOKMAKER BRITANNICO

In Leggi&Diritto
sabato 11 giugno 2011 - 11:45:15

(Jamma) - Il Tribunale Penale di Roma, Quinta Sezione Penale, Giudice dr.De Marchis, ha assolto, con sentenza pronunciata il 27 Maggio 2011, un titolare di CED, assistito dall'avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, imputato per aver collaborato, secondo l'accusa, con bookmaker britannico.

I fatti risalgono all'ottobre 2008, epoca in cui l'imputato subì la contestazione penale sulla base del reato di cui all'art.4 legge 401/89.
Successivamente, l'indagato è stato tratto a giudizio sulla base di un capo di imputazione nel quale si affermava come la società inglese raccogliesse scommesse senza concessione, pur avendo potuto partecipare alla gara indetta nell'agosto 2006, senza peraltro ottenere l'autorizzazione di pubblica sicurezza.
Soddisfazione è stata espressa dal Difensore, che con le proprie argomentazioni difensive ha trattato il tema inerente alla scelta di non partecipare alla gara Bersani, per via dei profili di incompatibilità comunitaria, rilevati dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 25 gennaio 2011 e che presto saranno esaminati in sede di Corte di Giustizia CE all'esito del rinvio pregiudiziale.
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"TOTEM" POKER

Tribunale del Riesame di Roma. Si ai totem che raccolgono gioco: finalmente chiarezza!

In Leggi&Diritto lunedì 16 maggio 2011 - 08:48:40

(Jamma) - Era ora! Finalmente arriva il Tribunale del Riesame della Capitale a fare definitivamente chiarezza, laddove neanche la pronuncia più recente della Corte di Cassazione era giunta ad esprimersi, restando al di sotto delle aspettative.
L'indagato gestore di sala giochi in Roma si era veduto sequestrare "totem" per la raccolta di gioco da parte delle Forze dell'Ordine in quanto, pur se titolare di punto di commercializzazione e di contratto con noto concessionario, ad avviso degli operanti non avrebbe potuto raccogliere gioco, a prescindere da attività di intermediazione, del resto non rilevata. E ciò in ragione della legge 73/2010.

L'avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze ha avanzato un primo ricorso avverso il decreto di convalida, accolto dal Tribunale di Roma per carenze motivazionali. La Procura ha emesso nuovo decreto di sequestro, stavolta ampiamente motivato sulla scorta della legge 73/2010, della legge 88/2009 e delle disposizioni interpretative di AAMS.

L'avv.Ripamonti ha avanzato nuovo riesame, stavolta pienamente accolto nel merito.

Il Tribunale del Riesame, dopo articolata ricostruzione normativa, ha affermato i seguenti principi, in estrema sintesi riepilogati di seguito:

- pacificamente, prima delle legge 73/2010, il concessionario poteva raccogliere gioco anche presso i punti di commercializzazione avvalendosi della strumentazione idonea e all'esito della stipulazione di contratto con il PDC, senza però che lo stesso PDC potesse svolgere attività di intermediazione;
- non è condivisibile la prospettazione accusatoria secondo cui l'entrata in vigore della legge 73/2010 avrebbe determinato l'illiceità penale della raccolta di gioco a mezzo dei "totem", postulando tale interpretazione accusatoria effetti retroattivi della legge stessa, in effetti non previsti normativamente e, peraltro, neanche ricavabili sulla scorta di criteri sistematici. Criteri che, comunque, sarebbero tali da condurre a conclusioni irragionevoli ed inique, considerando che i PDC si troverebbero a rispondere penalmente di una attività in precedenza legittima e sulla quale potrebbero anche avere effettuato specifici investimenti;
- sulla base della reviviscenza del Decreto 25 giugno 2007 in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato 2841/10 e del tenore del decreto 21.3.2006 ed in attesa della attuazione delle nuova normativa, l'attività dei PDC dovrà quindi conformarsi ai contratti stipulati in precedenza con i titolari di sistema;
- non essendo state riscontrate, nella fattispecie, violazioni di cui ai decreti 21.3.2006 e 25.6.2007, la semplice presenza del totem per la raccolta di gioco presso il PDC non può configurare la sussistenza di alcuna ipotesi di reato.

Piena soddisfazione è stata espressa dall'avv.Marco Ripamonti, autore del ricorso e della discussione orale, raggiunto da Jamma, il quale ha riferito di avere molto apprezzato la puntuale ricostruzione normativa attuata dal Collegio della Capitale, affermando anche come tale pronuncia, contemplante la giusta chiave interpretativa di questa annosa fattispecie, sia sicuramente idonea a risolvere al meglio la gran partre dei procedimenti penali aperti anche nei confronti di amministratori di concessionarie a seguito della entrata in vigore del decreto 40/10 convertito nella legge 73/10.

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Ultim'ora: clamorosa operazione dell'FBI contro il gioco online, arrestati fondatori di Pokerstars, FullTiltPoker e AbsolutePoker
Sabato 16 Aprile 2011 14:25

USA, L'FBI SEQUESTRA SITI POKER ONLINE
Nel mirino dei federali statunitensi Pokerstars.com, FullTiltPoker.com e AbsolutePoker.com. AGICOS - Arrestati i fondatori e sequestrati conti bancari

E’ di poche ore fa la notizia che l’FBI ha sequestrato i domini di cinque operatori di poker online negli Stati Uniti. Tra questi anche pokerstars.com, fulltiltpoker.com e absolutepoker.com. L’accusa è di aver violato la legge americana sul gioco online. I fondatori dei tre tra maggiori siti di poker online sono stati accusati di frode bancaria, riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo illegale. 11 persone sono state arrestate, tra i quali i fondatori di Pokerstars, FullTiltPoker e AbsolutePoker e sono stati sequestrati, oltre ai domini, 75 conti bancari utilizzati dalle poker room per ricevere denaro ed eseguire operazioni bancarie.

Gioco online: assolto un Internet Point, non puo' essere responsabile dei siti visitati dai clienti     15 Aprile 2011

POKER SU .COM DA INTERNET POINT: "CODICE PRIVACY ASSOLVE ESERCENTE"
Depositate le motivazioni della Sentenza n. 79/2011

con la quale il Tribunale di Camerino, in data 25 febbraio 2011, ha assolto dall'imputazione di gioco d'azzardo e violazione dell'art. 110 Tulps i gestori di un Bar con annesso Internet Point.
Soddisfatto l'Avv. Gianluca Pomante, che assisteva gli esercenti: "Durante il dibattimento è stato possibile accertare esclusivamente che all'interno del locale era presente un cliente, collegato ad un sito di gioco on line straniero, il quale aveva corrisposto al gestore del locale 2 euro per l'utilizzo della postazione".
"Come rilevato dal Giudice - spiega il legale - non può pretendersi dall'esercente un controllo sull'attività del cliente, perchè risulterebbe in palese contrasto con il Codice della Privacy. Inoltre, per sussistere il reato di gioco d'azzardo, non è sufficiente rilevare che il cliente sta fruendo dei giochi offerti da un sito con estensione .com, ma è necessario accertare che il gioco sia effettivamente illecito, rilevando la sussistenza o meno degli ordinari elementi costitutivi del gioco d'azzardo".
Di particolare interesse il passaggio della sentenza che, richiamando le conclusioni del difensore, sottolinea: "Chiunque si può collegare ad Internet (magari anche con il proprio telefonino) e giocare in siti che riproducono il poker, ma questo non indica che si tratti di gioco d'azzardo, atteso che il poker è un gioco che viene autorizzato e che molte piattaforme straniere operano il c.d. free play, simulando puntate e vincite in dollari, sterline, euro, ma senza nessun passaggio di denaro. Inoltre, una volta che l'avventore paga l'accesso ad Internet ed è regolarmente registrato tramite documento di identità dal gestore del locale (come nel caso di specie) che gli fornisce la password di accesso, robusti elementi di dubbio sussistono sulla possibilità che questi possa controllare a quali siti il cliente si collega senza violarne la privacy (D.Lgs. 196/2003)." GIOCO E GIOCHI

AZZARDO, ASSOLTO GESTORE INTERNET POINT
Tribunale Camerino: non è responsabile dell’utilizzo che i clienti fanno di internet

AGICOS - L’esercente di un internet cafè non può essere ritenuto penalmente responsabile per le giocate che i clienti effettuano su siti illegali. E’ quanto ha affermato il Tribunale di Camerino in una recente sentenza assolvendo l’esercente dall’imputazione di gioco d’azzardo e violazione dell’art.110Tulps. Nel caso in questione, il cliente aveva pagato la somma di due euro per l'utilizzo della postazione, l’esercente – nel rispetto della legge sulla privacy – non aveva controllato l’uso che ne stesse facendo il cliente. Inoltre, come ha rilevato il Giudice, non è stato accertato se l’utente abbia effettivamente puntato somme di denaro, oppure se si sia limitato a giocare su siti gratuiti (in quest’ultimo caso verrebbe quindi meno la fattispecie di gioco d’azzardo).

Scommesse con Licenza Europea: la Cassazione da valore al contratto tra CTD e book estero11/04/11

CONTRATTO CON BOOKMAKER LEGITTIMA CTD
Lo afferma la Cassazione, che condanna il gestore privo di contratto

L'esercente che esercita per conto di un bookmaker estero può essere legittimato alla raccolta delle scommesse se ha firmato un contratto con la compagnia straniera. E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione in una sentenza con cui ha confermato la condanna a sei mesi e 15 giorni a un gestore campano che raccoglieva gioco per il bookmaker austriaco Starprice. Determinante secondo la Corte, proprio "l'assenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero" che, si legge nella sentenza, "priva il ricorrente della possibilità di far valere l'efficacia dell'eventuale concessione che Starprice ha ottenuto in Austria e che potrebbe produrre effetti legittimanti in favore dell’agente delegato in territorio italiano". Infatti, spiega la Corte, "Non esiste alcun documento che dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero, né risulta che il ricorrente abbia richiesto l'autorizzazione ad operare per via telematica, con l'iscrizione all'albo dei provider".

Via libera ai tavoli telematici di ItalyPoker: la cassazione accoglie le richieste di ItalyPoker

Via libera della Cassazione al poker in sala, anche se – per ora – solo attraverso itavoli telematici che consentono a otto-dieci giocatori – seduti uno accanto all’altro e collegati a siti autorizzati – di giocare contemporaneamente.

E’ quanto ha deciso la terza sezione penale di piazza Cavour, in una sentenza di cui sono state rese note le motivazioni, che in questo modo offre un’opzione alternativa al poker online casalingo, fin ad ora previsto soltanto in modalità “singolo” con il collegamento dal proprio pc e in forma di torneo.

La Cassazione ha accolto le argomentazioni presentate dai legali del concessionario Italypoker, sostenendo che “il gioco del poker con la modalità torneo è espressamente consentito dalla legge, le postazioni di accesso all